Articolo n. 8
Legge di Bilancio 2021: alcune novità per le imprese
La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30.12.20), di seguito anche definita “Manovra”, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 ed è in vigore a fare data dal 1° gennaio 2021 (ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 412, 413, 722 dell’art. 1 che sono entrate in vigore lo stesso 30 dicembre 2020).
Si tratta di una manovra finanziaria di 40 miliardi di euro, di cui di seguito si riportano le principali novità che possono interessare le imprese.
Innanzitutto, l’art. 1, comma 266, della Legge in esame, in tema di perdite di capitale e di liquidazione delle società, ha sostituito l’art. 6 del D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), prevedendo che qualora la perdita sia emersa nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applica la disciplina codicistica sull’obbligo di riduzione del capitale sociale e non opera la causa di scioglimento della società.
In pratica, viene meglio individuato il periodo di applicazione della normativa, che prima della modifica trovava efficacia dalla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, ovvero dal 9 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020.
In ambito di concessione dei finanziamenti alle imprese, la Legge di bilancio ha, in primo luogo, prorogato al 30 giugno 2021 la disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’art. 13, comma I, del Decreto Liquidità, l’operatività della garanzia SACE, di cui all’art. 1 dello stesso Decreto, ora estesa anche alle cessioni del credito pro soluto e, a determinate condizioni, alle operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, e la moratoria delle PMI introdotta dall’art. 56 del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020).
In secondo luogo, i commi 263 e 264 dell’art. 1 della Manovra sono intervenuti sull’art. 26 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), in materia di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, sotto forma di aiuti erogati in crediti d’imposta, modificando alcune delle agevolazioni ivi previste e al contempo prorogandole fino al 30 giugno 2021.
Il comma 42 dell’art. 1 della Manovra è intervenuto, poi, sulla tassazione, abbassandola – a determinate condizioni – dal 26% al 12%, dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative deliberati dall’assemblea e destinati ad aumento del capitale sociale.
I commi da 219 a 226 dell’art. 1 in parola, con riferimento ai Piani Individuali di Risparmio costituti dal 1° gennaio 2021 e agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021, hanno riconosciuto alle persone fisiche titolari dei PIR PMI un credito d’imposta pari alle minusvalenze, alle perdite e ai differenziali negativi realizzati in relazione a tali strumenti finanziari, a condizione che siano detenuti per almeno cinque anni e che il credito d’imposta non ecceda il 20% delle somme investite.
I commi da 233 a 243 dell’art. 1 della Manovra hanno introdotto un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale: per favorire fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, da deliberare nel corso del 2021, si prevede, infatti, a determinate condizioni, che il soggetto risultante dall’operazione (o il conferitario) possa trasformare in credito di imposta una quota di DTA relativa alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.
Il comma 1143 dell’art. 1 de quo ha modificato la disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), disponendo che agli azionisti e agli obbligazionisti può ora essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 100%, e non più del 40%, com’era previsto in precedenza.
Quanto al Terzo Settore, i commi 47 e 48 dell’art. 1, hanno detassato fino al 50% l’IRES sui dividendi degli enti non commerciali, a condizione che tali enti esercitino, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in alcuni settori individuati ex lege.
In ambito occupazionale, i commi 309 e seguenti, infine, hanno prorogato fino al 31 marzo 2021 il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per motivi oggettivi, introdotto dalle precedenti misure emergenziali per fronteggiare il Covid-19; intervento, quest’ultimo, in parte contemperato dalla possibilità, ai sensi del comma 300 dello stesso art. 1, per i datori di lavoro di richiedere un nuovo periodo di integrazione salariale della durata massima complessiva di 12 settimane.