7 gennaio 2021
Il Decreto Ristori è legge: tra le novità, l’anticipazione della normativa in ambito di sovraindebitamento

A far data dallo scorso 18 dicembre, il D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. Decreto Ristori) è legge: il testo così come convertito, oltre ad includere le previsioni contenute nei quattro “Decreti Ristori”, dei quali gli ultimi tre sono stati abrogati (D.L. n. 149/2020, D.L. n. 154/2020 e D.L. 157/2020), è stato arricchito di ulteriori disposizioni volte anche alla semplificazione.

Tra le novità introdotte in sede di conversione in legge rientrano le ingenti modifiche alla disciplina in materia di sovraindebitamento che, come noto, attualmente è contenuta nella Legge n. 3 del 27 gennaio 2012; dettame, quest’ultimo, dedicato ai debitori “non assoggettabili al fallimento per dimensioni e caratteristiche soggettive” (ad es. famiglie, piccoli imprenditori e imprese agricole).

Nello specifico si tratta, invero, di un’anticipazione dell’entrata in vigore di una porzione della normativa contenuta all’interno del D. Lgs. n. 14/2019, c.d. Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (di seguito anche solo “Codice della Crisi”).

La legge n. 3/2012, infatti, all’epoca introdotta al fine di colmare la lacuna che vedeva una disparità di trattamento tra debitore fallibile e debitore non fallibile, ha avuto negli anni poco successo, in quanto si è rivelata farraginosa e poco utile; motivo per il quale, il legislatore, già in epoca “pre-pandemica”, si era reso conto della necessità di un’innovazione di tale disciplina in considerazione dell’ampio numero di potenziali soggetti interessati, prevedendo così una regolamentazione rinnovata della materia nel Codice della Crisi.

Tuttavia, a seguito dello slittamento al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore di quest’ultimo e alla luce della profonda crisi economica derivante dall’epidemia Covid-19, che ha di gran lunga aggravato le difficoltà finanziarie delle famiglie e delle piccole imprese, è stata essenziale detta anticipazione della disciplina come rinnovata, seppur di soli otto mesi.

Ciò premesso, di seguito si riportano in sintesi alcune tra le principali novità introdotte:
– è stata eliminata la previsione che rendeva possibile la dilazione, e non lo stralcio, del pagamento con riferimento ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, all’Iva e alle ritenute operate e non versate;
– sono stati estensi a favore dei soci illimitatamente responsabili gli effetti dell’accordo di composizione della crisi;
– è ora possibile per i membri della stessa famiglia (coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, parti dell’unione civile e conviventi di fatto di cui alla

Legge n. 76/2016) presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune;
– possono essere oggetto di falcidia o ristrutturazione anche i debiti generati da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione, nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;
– la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono considerare anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data;
– in termini analoghi, per l’imprenditore che presenta una proposta contemplante la continuazione dell’attività, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, anche in tal caso a condizione che il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data;
– in sede di omologa saranno limitate le possibilità di opposizione o intervento per i creditori finanziari che non abbiano adeguatamente valutato il merito creditizio del debitore e quelle dell’Amministrazione Finanziaria nel caso in cui la sua adesione è decisiva per il raggiungimento delle maggioranze necessarie e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi, la proposta di soddisfacimento è più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria;
– il debitore -persona fisica- “meritevole” ma incapiente (anche in prospettiva futura) potrà accedere all’esdebitazione una sola volta, fatto salvo l’obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti (tra le quali non rientrano i finanziamenti) tali da soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10 %.

Si evidenzia, da ultimo, che le nuove norme contenute nella legge di conversione del Decreto Ristori si applicano anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione in parola.