3 dicembre 2020
Novità in punto di transizione fiscale

In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall’emergenza epidemiologica in corso, attraverso l’emendamento approvato l’11 novembre 2020 dalla Commissione Affari costituzionali del Senato in sede di conversione del D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 (primo decreto sulla fase 2 dell’emergenza Covid-19) viene anticipata l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla transazione fiscale e contributiva contenute negli artt. 48, comma V, 63 e 88 del Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (breviter CCI), tramite il loro inserimento negli artt. 180, 182 bis e 182 ter della L.F.

Più precisamente, relativamente agli accordi di ristrutturazione dei debiti si prevede, grazie alla modifica del comma IV dell’art. 182 bis L.F., che il Tribunale possa omologarli anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione Finanziaria alle proposte di transazione fiscale nel caso in cui:

1- l’adesione sia decisiva al fine del raggiungimento delle percentuali del 60% (o del 30%) dei crediti previste per l’omologabilità;

2- il soddisfacimento dei crediti fiscali offerto dall’impresa debitrice sia, anche sulla base delle risultanze dell’attestazione resa dal professionista indipendente, più conveniente di quello derivante dall’alternativa liquidazione;

Si evidenzia, per completezza, che inizialmente l’art. 48, comma V, del CCI non conteneva le medesime previsioni anche per il concordato preventivo.

A tale proposito, se da un lato il concordato preventivo, a differenza dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 184 L.F. è obbligatorio per tutti i creditori anche se dissenzienti, e pertanto il Fisco sarebbe in ogni caso costretto a subire la proposta di transazione fiscale, nell’ipotesi in cui il concordato venga approvato dagli altri creditori con le maggioranze di cui all’art. 177 L.F., dall’altro lato le sorti del concordato possono dipendere dal riscontro del Fisco nel caso in cui il voto di quest’ultimo sia decisivo in ragione dell’entità del credito, poiché rappresenta più del 50% del valore dei crediti, oppure lo stesso sia tale da (almeno potenzialmente) impedire il raggiungimento delle predette maggioranze.

Tale disparità di trattamento è stata solertemente rimossa con il D. Lgs. n. 147 del 26 ottobre 2020 (c.d. “decreto correttivo”, che ha modificato, tra l’altro, l’art. 48 del CCI, stabilendo che il Tribunale possa omologare anche il concordato preventivo, nonostante la mancanza dell’adesione (rectius mancanza di voto) dell’Amministrazione Finanziaria, al ricorrere dei due presupposti sopra indicati (con l’unica differenza che nel caso de quo non si tratta di raggiungimento delle percentuali del 60% o del 30% dei crediti, ma delle maggioranze di cui all’art. 177 L.F.); per l’effetto l’anticipazione in esame riguarda anche i concordati preventivi, attraverso la modifica apportata al comma IV dell’art. 180 L.F.

Ne consegue che diviene competente il solo Tribunale a valutare l’attestazione del professionista e le ragioni di convenienza della proposta, e che l’adesione all’accordo o il voto nel concordato preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate o degli Enti di previdenza e assistenza non condizioneranno più l’esito dei percorsi di ristrutturazione delle imprese in crisi, poiché i crediti stralciati varranno anche ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all’omologazione delle procedure attivate dal debitore.

Fondamentale sarà, quindi, il lavoro del professionista indipendente, che ai sensi degli artt. 161, comma III, 182 bis e 182 ter L.F. dovrà di fatto applicare i criteri previsti dall’art. 160, comma II, L.F., i quali richiedono di dimostrare che i beni gravati da privilegio non siano sufficienti a pagare integralmente il credito garantito, e perciò la parte incapiente viene degradata al chirografo e può essere stralciata.

Si precisa, infine, che le nuove norme, che entreranno in vigore al momento della conversione in legge del D.L. n. 125/2020, saranno immediatamente operative in quanto si tratta di norme processuali che potranno essere applicate dai Tribunali in tutti i procedimenti non ancora omologati, inclusi quelli ad oggi pendenti.