4 novembre 2020
Suprema Corte ribadisce l’importanza del “Modello 231” per le persone giuridiche
La Corte di Cassazione, Sez. IV, con la recente sentenza n. 3731 del 29 gennaio 2020 si è occupata nuovamente della responsabilità penale derivante da infortunio sul lavoro a carico delle figure apicali preposte alla tutela alla salute e sicurezza dei dipendenti e della responsabilità (penale) “amministrativa” a carico della persona giuridica ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001.
Prima di procedere alla disanima di detta pronuncia, si ritiene opportuno, innanzitutto, premettere brevi cenni sulla normativa in parola.
Il D. Lgs. n. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, come noto, ha introdotto nell’ordinamento italiano una nuova forma di responsabilità a carico degli enti definita “amministrativa”, che è ulteriore e autonoma rispetto a quella di colui (o coloro) che ha realizzato materialmente il fatto illecito e nella sostanza presenta i caratteri di una responsabilità penale.
Nello specifico, a mente dell’art. 5 dello stesso Decreto “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.
Nondimeno, ai sensi dell’art. 6 del Decreto in esame la realizzazione di un Modello Organizzativo-Gestionale (c.d. “Modello 231”) idoneo a prevenire i reati tipicamente previsti è potenzialmente in grado di scagionare l’ente per i reati commessi dai suoi vertici, come sopra meglio precisati.
Ciò premesso, la Corte Suprema, in prima battuta, ha ribadito, consolidando l’orientamento, come già le Sezioni Unite dello stesso Giudice di Legittimità nel 2014 si fossero espresse confermando la natura di “tertium genus” del sistema normativo introdotto con il D. Lgs. n. 231/2001, poiché in grado di combinare aspetti relativi all’ordinamento penale con quello amministrativo, nel tentativo di adeguare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle altresì necessarie della massima garanzia.
In particolare, è stato rimarcato come gli Ermellini avessero già in quella sede sottolineato che in tema di riparto dell’onere probatorio, l’onere di dimostrare l’esistenza di un illecito dell’ente è in capo al pubblico ministero, invece spetta alla persona giuridica dimostrare, con effetti liberatori, “di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatesi”.
Tanto ribadito, la stessa Corte, dopo aver evidenziato come in ogni caso le nozioni di “interesse” e di “vantaggio”, di cui al sopra citato articolo 5, si riferiscano a concetti diversi, in cui il primo esprime una valutazione “ex ante”, da compiere al momento della commissione del fatto, e il secondo una valutazione “ex post”, da compiere sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione del fatto illecito, ha illustrato l’iter valutativo che il giudice di merito deve compiere nel caso concreto. Ogni qual volta il Giudice si trovi di fronte un illecito commesso da un ente ha l’onere, in primo luogo, di accertare l’esistenza o meno di un modello organizzativo e di gestione, quindi di verificare che lo stesso sia conforme alla normativa, e infine che sia stato efficacemente attuato o meno nell’ottica di prevenzione, prima della commissione del fatto.
Proprio con riferimento all’adozione del “Modello 231”, tra l’altro, la pronuncia in esame, evidenziando l’importanza e la centralità dello stesso, ha chiarito espressamente come non sia sufficiente addurre, ai fini della mitigazione o/e esenzione della responsabilità della società, per quanto riguarda il tema del rispetto delle norme a tutela dei lavoratori, l’efficacia di un Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. D.V.R.).
Orbene, confermando che allo stato attuale l’adozione del “Modello 231” non è obbligatoria, tuttavia è evidente che in considerazione dei recenti accadimenti essa potrebbe risultare fondamentale.
Basti pensare, infatti, che ai sensi dell’art. 42 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, l’infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro costituisce infortunio in relazione a quanto prevede il Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08). Il rischio di contagio, pertanto, comporta un nuovo profilo di rischio biologico ad alta intensità e impone l’adozione di adeguate misure, al fine della prevenzione anche degli illeciti di cui all’art. 25 septies D. Lgs. 231/2001 (rubricato “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”), perché la responsabilità della società potrebbe conseguire alla violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.