7 ottobre 2020
Il tasso di mora è sottoposto alla disciplina antiusura
A tale assunto sono giunte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, a seguito di numerosi contrasti della giurisprudenza sia di merito che di legittimità oltre che dottrinali, che qui, per maggior chiarezza, si intende in prima battuta ripercorrere in sintesi.
Tanto premesso, vi era un orientamento restrittivo, a cui aderivano una parte abbondante della giurisprudenza di merito, numerosa dottrina e l’Arbitro Bancario Finanziario, secondo cui, non sarebbe stata applicabile la normativa antiusura agli interessi di mora per l’interpretazione letterale delle norme di cui agli artt. 1815, comma II, c.c. e 644, comma I, c.p., che non fanno intendere siano rivolte agli interessi di mora; per una differente funzione degli interessi corrispettivi e di quelli di mora; per la deduzione derivante dalla previsione di cui all’art. 1284, comma IV, c.c. “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”: essendo, invero, sovente il tasso della disciplina speciale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 superiore al tasso usuraio, allora non avrebbero potuto rilevare gli interessi moratori convenzionali, altrimenti la norma avrebbe ammesso usura legale; inoltre nel tasso soglia indicato nei Decreti Ministeriali (D.M.) al fine della rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) non sono inclusi gli interessi di mora; in più lo stesso interesse di mora ex art. 1382 c.c. avrebbe potuto essere ridotto dal giudice ai sensi dell’art. 1384 c.c., rimanendo pertanto inapplicabile il rimedio di cui all’art. 1815, comma II, c.c..
L’opposto orientamento estensivo, composto da alcune pronunce della Corte di Legittimità, invece, sosteneva che dal punto di vista letterale la normativa di riferimento non distingue affatto tra interessi corrispettivi e quelli moratori; sotto il profilo funzionale, entrambe le tipologie di interessi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto volontariamente o involontariamente; a livello finalistico, poiché la L. n. 108/1996 ha introdotto un criterio oggettivo volto a tutelare le vittime dall’usura, l’esclusione degli interessi moratori dall’applicazione di tale normativa avrebbe significato vanificarne lo scopo; inoltre, l’art. 1284, comma IV, c.c. non avrebbe rilevato perché il maggior tasso degli interessi legali ha diversa funzione sanzionatoria/deflattiva nell’eventualità in cui l’inadempimento perseveri pur dopo la proposizione della domanda giudiziale; e infine non avrebbe rilevato neanche che i D.M. non includano il tasso di interesse nel calcolo del T.E.G.M., poiché la L. n. 108/1996 ha impostato il giudizio di usurarietà su un unico tasso soglia per ciascun finanziamento, avendo cura di distinguere i modelli contrattuali e non tra le differenti voci di costo.
A fronte dei predetti contrapposti orientamenti le Sezioni Unite, abbracciando la tesi estensiva, hanno fatto luce chiarendo che, in considerazione dell’obiettivo che si prefigge la normativa antiusura, ovvero quella della tutela del debitore, l’interesse moratorio non può essere esonerato dall’ambito di applicazione della predetta normativa. Sarebbe, infatti, non idonea la sola tutela discendente dall’art. 1384 c.c., relativo alla riduzione della penale ad equità, tutela che peraltro porterebbe a concepire soglie differenti sul piano nazionale. Né è pensabile, anche tenuto conto, oltre che della legislazione ordinaria, dell’art. 41 Cost., lasciare il soggetto debitore alla mercé del proprio creditore dall’inadempimento in poi. Pertanto, è da intendersi che la disciplina antiusura è volta a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per il prestito del denaro, inclusi gli interessi moratori che rappresentano un possibile debito.
Ciò posto, le Sezioni Unite si esprimono altresì in ordine all’individuazione dei tassi soglia per gli interessi di mora.
Fermo restando che nell’individuazione di detti tassi debba farsi riferimento ai D.M., a cui gli artt. 644 c.p. e la L. n. 108/1996 demandano tale individuazione dei tassi soglia vigenti al momento del contratto, gli Ermellini hanno precisato che qualora il D.M. di riferimento contenga l’indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, seppur indicato separatamente rispetto al T.E.G.M., di tale tasso si deve tenere conto nell’individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.
Nel caso contrario in cui, invece, il D.M. non riporti neanche l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, allora ai fini del tasso soglia resta il termine di confronto del T.E.G.M. così come rilevato. Infatti, “Le Sezioni Unite ritengono che, in ragione dell’esigenza primaria di tutela del finanziato, sia giocoforza comparare il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.E.G.M. così come, in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato”.