4 Agosto 2020
Slitta al 2022 la nomina obbligatoria dell’organo di controllo nelle S.r.l. e nelle Coop

Tra le novità introdotte in sede di conversione del Decreto Legge c.d. “Rilancio” (D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito con la L. 17.07.2020, n. 77) si segnala il nuovo art. 51-bis, che proroga -ulteriormente- al 2022 l’entrata in vigore della nomina obbligatoria dell’organo di controllo nelle Società a Responsabilità Limitata (e anche nelle società cooperative), modificando a tal fine l’art. 379, comma III, del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12.01.2019, n. 14, breviter di seguito anche CCI”).

“Ulteriormente” in quanto già il c.d. “Decreto Milleproroghe” (D.L. 30.12.2019, n. 162, convertito con la L. 28.02.2020, n. 8) aveva differito tale obbligo, modificando all’uopo lo stesso art. 379, comma III, CCI, dal 16 dicembre 2019 ad “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019”; anno quest’ultimo ora sostituito con il 2021.

Quindi, in considerazione del comma II, dell’art. 2364, c.c., relativo al termine ultimo concesso per la convocazione dell’assemblea ordinaria, di fatto l’obbligo in parola slitta fino al mese di aprile o a quello di giugno dell’anno 2022.

Ciò posto, si evidenzia però che tale obbligo non coinvolge tutte le S.R.L. e tutte le società COOP.

Infatti, l’obbligo per la società di nominare l’organo di controllo o il revisore, e, se necessario, di uniformare l’atto costitutivo e lo statuto, “scatta” al superamento dei parametri di cui all’art. 2477, comma II, c.c., come modificato dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza. Nello specifico tale adempimento spetta alla società che:

      • è tenuta al bilancio consolidato;
      • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
      • ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
        – totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro
        – ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro
        – dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità

E’ bene evidenziare che l’alternativa tra organo di controllo e revisore contabile prevista dal legislatore, tenuto conto dell’intero complesso normativo in tema di S.R.L., rende, nella pratica, facoltativa la nomina del revisore e per l’effetto, in mancanza di tale nomina, i sindaci investiti del potere di controllo sulla gestione potranno inoltre essere incaricati di un controllo di tipo contabile.

Certo è che non sono mancate le critiche nei confronti del differimento in esame.

Infatti, come noto, l’art. 5 del c.d. Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) ha disposto uno slittamento, dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021, di tutte le disposizioni prettamente “fallimentari” del CCI, modificando a tale scopo il comma I, dell’art. 389 del CCI, modifica che tuttavia non ha coinvolto il comma II dello stesso articolo, relativo alle nuove disposizioni del Codice Civile contenute nel CCI, tra cui quelle in materia di organo di controllo obbligatorio per le S.R.L. e per le società cooperative, che pertanto sono in vigore a far data dal 16 marzo 2019.

Ne deriva che esiste un vasto panorama di imprese (S.r.l. e Coop.) già costituite alla data del 16 marzo 2019, che, constatato il superamento dei paramenti di cui all’art. 2477 c.c., sono state costrette a nominare l’organo di controllo o il revisore (e a provvedere ad uniformare eventualmente l’atto costitutivo o lo statuto) entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, il cui termine è scaduto in data 29 giugno 2020.

L’attribuzione di tali cariche, se da un lato rappresenta un adempimento della legge, dall’altro ha significato un aggravamento dei costi per la società per il compimento di un atto considerato, a distanza di pochi giorni, non più dovuto.

A tale ultimo proposito e in linea, per il momento, del tutto ipotetica, si può evincere che la società che ha nominato, in ottemperanza del predetto obbligo poi differito, un sindaco, per revocarlo per giusta causa potrebbe essere costretta ad affrontare una procedura più complessa e macchinosa, rispetto alla società che in osservanza del medesimo onere ha, invece, scelto di nominare un revisore, che ora intende revocare per la medesima causa.

Infatti, se il revisore, potrebbe, qualora venga accolta un’interpretazione elastica della legge, essere revocato per giusta causa dall’assemblea a mente del combinato disposto di cui agli artt. 13, comma III, del D. Lgs. n. 39/2010 e 4, comma I, lett. i) del D.M. n. 261/2012, quindi per “sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”, invece la revoca dei sindaci, dovrebbe, in ogni caso, in forza dell’art. 2400, comma II, c.c., essere approvata dal Tribunale.