16 Luglio 2020
La decretazione d’urgenza a sostegno delle imprese italiane ai tempi del Coronavirus

Nell’ambito della disciplina d’urgenza emanata a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, i D.L. cc.dd. “Cura Italia” (D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24.04.2020, n. 27), “Liquidità” (D.L. 8.04.2020, n. 23, convertito nella L. 5.06.2020, n. 40) e “Rilancio” (D.L. 19.05.2020, n. 34, in corso di conversione) hanno previsto alcune disposizioni volte a limitare gli effetti negativi, derivanti dalla crisi economica e finanziaria, sulle imprese.

Il Governo, al fine di incentivare la prosecuzione d’impresa, è intervenuto con due differenti modalità: derogando alcune norme vigenti in materia societaria, la cui applicazione, nell’attuale periodo storico, avrebbe portato inevitabilmente conseguenze negative alle imprese e introducendo delle misure a supporto della liquidità, e quindi del sistema finanziario, delle stesse.

Di seguito si intende effettuare degli “zoom” su alcuni di tali interventi.

Prendendo spunto dalla normativa concorsuale, l’art. 6 del D.L. Liquidità, prevede il congelamento della disciplina codicistica sul capitale sociale a qualsiasi ipotesi in cui la riduzione del capitale di oltre un terzo o al di sotto del minimo legale si sia realizzata negli esercizi chiusi nel lasso temporale che va dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020. Pertanto, gli organi sociali sono esonerati, per il momento, dall’obbligo di scegliere tra la ricapitalizzazione o lo scioglimento della società.

L’art. 7 del medesimo decreto, deroga, invece, alle disposizioni vigenti in tema di bilancio, prevedendo che gli organi amministrativi realizzino una sorta di finzione della continuità aziendale, seppur mancandone i presupposti. Nello specifico, per i bilanci di esercizio in corso al prossimo 31 dicembre (ovvero chiusi anteriormente al 23 febbraio 2020 e non ancora approvati) può in ogni caso essere operata la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale, se sussistente nell’ultimo bilancio chiuso prima del 23 febbraio 2020.

Nel novero delle misure introdotte a sostegno finanziario delle imprese, quella che appare di più agevole applicazione è la moratoria straordinaria, di cui all’art. 56 del D.L. Cura Italia, che consente alle PMI di sospendere, fino alla data del 30 settembre 2020, talune scadenze nei rapporti con gli Istituti di Credito. Tale misura si articola sostanzialmente sui tre seguenti punti: I) il mantenimento delle linee a breve termine a revoca; II) la proroga contrattuale delle linee a breve scadenza (come ad esempio i finanziamenti di breve termine con rimborsi bullet); III) la sospensione del pagamento sia per la quota capitale, sia per quella degli interessi di tutte le rate, comprese quelle dei mutui.

In considerazione della centralità delle imprese nel nostro paese, onde scongiurare lo shock dell’economia nazionale, si è provveduto a delle “iniezioni” immediate di risorse, volte a sostenere la liquidità delle stesse. In particolare sono stati predisposti due diversi meccanismi di concessione della garanzia pubblica: uno attuato mediante il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e l’altro attraverso l’intervento di SACE S.p.A. (c.d. Garanzia Italia), validi fino al 31 dicembre 2020.

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. Liquidità, tutte le Imprese, colpite dall’epidemia, che occupino sino a 499 dipendenti (quindi anche oltre i limiti dimensionali delle PMI) hanno l’opportunità di accedere, con procedure più snelle oltre che gratuitamente, al Fondo Centrale di Garanzia; quest’ultimo agendo in più ambiti specifici, arriva a garantire una copertura del 90% su un importo massimo di 5 milioni di euro per ciascuna impresa.

A mente dell’art. 1 del D.L. Liquidità, possono invece beneficiare della Garanzia Italia, a fronte del pagamento di commissioni annuali, solamente le imprese che al 31.12.2019 non rientravano nella definizione di “imprese in difficoltà”. Alle stesse, a seconda delle loro dimensioni, viene concessa fino al 90% di garanzia su un prestito massimo corrispondente al maggiore tra i due seguenti importi: 1) il 25% del fatturato 2019; 2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019.

Sempre con l’obiettivo di compensare l’inevitabile flessione in negativo del fatturato, l’art. 25 del D.L Rilancio riconosce alle imprese, a determinate condizioni, un contributo a fondo perduto, determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Le misure richiamate in questo articolo, non aventi carattere esaustivo, fanno parte di un complesso ventaglio di previsioni volte a sorreggere le imprese italiane colpite da un fattore imprevisto ed estraneo alla sfera economica, quale l’epidemia da Covid-19; al fine ultimo di contingentare le conseguenze dannose sull’intero tessuto economico nazionale.

Chiaramente, prendendo in prestito le parole della Banca d’Italia, “i tempi e l’intensità della ripresa dipenderanno (…) in misura rilevante dall’efficacia delle politiche economiche introdotte”.